Comune di Petritoli - Provincia di Ascoli Piceno.
Nuovo
Statuto Comunale.
Statuto Comunale
(testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 14.06.2001,
resa esecutiva dal Co.Re.Co. di Ancona con n.1 modifica nella seduta del
26.06.2001, prot.1852)
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Autonomia del Comune
Art. 3 - Funzioni
Art. 4 - Statuto
Art. 5 - Regolamenti
Art. 6 - Sede, territorio, stemma, gonfalone e albo pretorio
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I - Gli organi istituzionali
Art. 7 - Organi e loro attribuzioni
Art. 8 - Norme di comportamento - pari opportunità
Art. 9 - Deliberazioni degli organi collegiali
Art.10 - Atti del sindaco
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art.11 - Elezione, composizione e durata
Art.12 - Consiglieri
Art.13 - Funzionamento del Consiglio
Art.14 - Sedute del Consiglio
Art. 15 - Prima seduta del Consiglio
Art. 16 - Attribuzioni del Sindaco presidente del Consiglio
Art. 17 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente
Art. 18 - Indirizzi del Consiglio per la nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del Comune ...
Art. 19 - Competenze del Consiglio
Art. 20 - Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali
Art. 21 - Prerogative della minoranza consiliare
Capo III - Il Sindaco
Art. 22 - Sindaco
Art. 23 - Competenze del Sindaco
Art. 24 - Vice Sindaco
Art. 25 - Deleghe ed incarichi
Art. 26 - Cessazione dalla carica di Sindaco
Capo IV - La Giunta
Art. 27 - Composizione della Giunta
Art. 28 - Funzionamento della Giunta
Art. 29 - Competenze della Giunta
Art. 30 - Revoca degli assessori
Art. 31 - Mozione di sfiducia
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI
CITTADINI
Art. 32 - Libere forme associative
Art. 33 - Partecipazione degli interessati al procedimento relativo agli
atti
che incidono su situazioni giuridiche soggettive
Art.34 - Consultazione della popolazione, ammissione ed esame di istanze,
petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
Art. 35 - Referendum comunali
Art. 36 - Diritti di accesso e di informazione dei cittadini
Art. 37 - Consulte Comunali
Art. 38 - Carte dei diritti
TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I - L'organizzazione amministrativa
Art. 39 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 40 - Incarichi ed indirizzi di gestione
Art. 41 - Segretario comunale
Art. 42 - Direttore generale
Art. 43 - Gestione amministrativa. Responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 44 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei funzionari
direttivi incaricati dal sindaco
Art. 45 - Determinazioni
Capo II - Attività Amministrativa
Art. 46 - Obiettivi dell'attività amministrativa
Art. 47 - Servizi pubblici locali
Art. 48 - Azienda Speciale
Art. 49 - Istituzione
Art. 50 - Gestione dei servizi in forma associata
Art. 51 - Unione di Comuni
Art. 52 - Accordi di programma
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'
Art. 53 - Autonomia impositiva e tariffaria
Art. 54 - Autonomia finanziaria
Art. 55 - La programmazione finanziaria
Art. 56 - Demanio e patrimonio
Art. 57 - Revisione economico-finanziaria
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 58 - Revisione dello Statuto
Art. 59 - Entrata in vigore
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Definizione
Il Comune di Petritoli, in seguito più brevemente denominato "Comune" o
"Ente", è riconosciuto in Comune autonomo nell'ambito dei
princìpi fissati dalle leggi della Repubblica, che ne determinano le
funzioni, e dalle norme del presente Statuto. Nel rispetto dei princìpi
costituzionali il Comune è soggetto istituzionale che si pone allo
stesso livello di quelli in cui si articola la Repubblica.
La Comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e
amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo
Statuto.
Lo Statuto è fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che,
nell'ambito dei princìpi generali fissati dalle leggi della Repubblica,
indica fini e modalità per la promozione della Comunità
cittadina, stabilisce le forme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente e la
partecipazione dei cittadini, fissa gli indirizzi generali per l'esercizio
delle funzioni nei settori organici dei servizi pubblici, dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
Art. 2
Autonomia del comune
Il Comune, ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi
generali della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la popolazione
insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo civile, sociale ed economico.
Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa,
nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei
propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Tale autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza dell'Ente, nel
rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità,
il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto
ed i regolamenti, osservando i princìpi di equità,
imparzialità e buona amministrazione.
Art. 3
Funzioni
Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla
cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità
comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed
alla Provincia.
E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio della
sussidiarietà.
Concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della
programmazione provinciale, regionale e statale.
Attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali
adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi
della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni,
dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e
dell'adeguatezza organizzativa.
Promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale
per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, a favore delle persone portatrici di handicap.
Svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione
dei cittadini e delle loro forme di aggregazioni sociale.
Favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte
amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato,
quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della
comunità locale.
Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita
amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a
realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni
dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla
nazionalità.
Gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di
statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione
organizzato a livello locale.
Ispira la propria azione ai princìpi su cui si fonda la Repubblica,
agisce nel rispetto degli ideali di pace, di solidarietà ed integrazione
tra le persone, i gruppi sociali ed i popoli, persegue gli obbiettivi di:
a) tutela e sostegno della istruzione scolastica, del diritto allo studio e,
più in generale, della cultura;
b) salvaguardia dell'ambiente;
c) valorizzazione e recupero del patrimonio storico, delle tradizioni e delle
consuetudini locali;
d) esercizio in cooperazione con i comuni vicini delle proprie funzioni e dei
servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed
utilità sociale degli stessi;
e) promozione di forme di unione con i comuni contermini, appartenenti alla
stessa provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
f) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e
privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e
di cooperazione;
g) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza
sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di
disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni
di volontariato;
h) riconoscimento della funzione dello sport, considerato come servizio
sociale, di valorizzazione della persona umana, per il miglioramento della
qualità della vita dell'individuo, e, quindi, della collettività,
e della tutela della sua promozione e del suo esercizio attraverso la
realizzazione delle necessarie strutture (anche affidabili in concessione a
società sportive locali per attività e manifestazioni di
interesse diretto delle società stesse) ed il sostegno
all'associazionismo dilettantistico;
i) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali presenti nel
proprio ambito e nella comunità nazionale.
Art. 4
Statuto
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono
uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli
amministrativi e di gestione. Copia di esso è a disposizione dei
cittadini per la sua consultazione presso la sede comunale.
Lo statuto è adottato o modificato dal consiglio con le maggioranze e le
procedure stabilite dalla legge. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono
essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio
successiva all'esame dell'organo di controllo.
Art. 5
Regolamenti
Il Comune, nelle materie e funzioni proprie, ha potestà regolamentare
che esercita nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle
norme statutarie.
I regolamenti, salvi i casi in cui la legge stabilisce diversamente, divengono
esecutivi, se le relative deliberazioni di approvazione sono sottoposte a
controllo preventivo di legittimità, con l'espletamento favorevole del
controllo stesso oppure se entro trenta giorni dalla loro trasmissione il
comitato regionale di controllo non rimette all'Ente un provvedimento motivato
di annullamento. Se le relative deliberazioni di approvazione non sono soggette
a controllo preventivo di legittimità, i regolamenti diventano esecutivi
il giorno successivo alla compiuta pubblicazione. Se i regolamenti non hanno
natura normativa e la legge non prevede per essi specifiche condizioni di
efficacia, le relative deliberazioni di approvazione, nel caso d'urgenza,
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.
Gli organi comunali, quando i regolamenti siano ritenuti di particolare
rilevanza per i cittadini, possono disporne forme adeguate di
pubblicità-notizia.
Art.6
Sede, territorio, stemma, gonfalone e albo pretorio
Sede comunale è il palazzo civico, ubicato in Piazza Mazzini del
capoluogo. In essa si svolgono normalmente le adunanze degli organi collegiali;
le stesse possono tenersi anche in luoghi diversi, in caso di necessità
o per particolari esigenze, per decisione del sindaco. La modifica
dell'ubicazione della sede comunale è disposta dal consiglio.
Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq.23,77 e confina con quello dei
Comuni di Monte Vidon Combatte, Monte Giberto, Ponzano di Fermo, Monterubbiano,
Carassai e Montefiore dell'Aso.
Nel territorio comunale sono costituite le frazioni di Moregnano e Valmir.
Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone storicamente in uso. Nelle cerimonie,
nelle pubbliche ricorrenze e, in generale, ogni qual volta si renda necessaria
la partecipazione ufficiale del Comune ad una manifestazione, il Sindaco
può disporre che venga esibito il gonfalone. Sono vietati l'uso e la
riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli
istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale ove sussista
un pubblico interesse.
Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle
ordinanze, dei bandi pubblici e di tutti gli atti e/o comunicazioni che devono
essere resi noti per espressa disposizione normativa o per ragioni di pubblico
interesse. Salva diversa prescrizione normativa, la durata della pubblicazione
viene fissata in quindici giorni. Il segretario comunale è responsabile
delle pubblicazioni; si avvale, per la cura delle affissioni all'albo, del
messo e, su attestazione dello stesso, certifica l'avvenuta pubblicazione.
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I - Gli organi istituzionali
Art. 7
Organi e loro attribuzioni
Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale ed il
Sindaco; le relative competenze sono stabilite dalla legge e dal presente
statuto.
Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico ed
amministrativo.
La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune e svolge attività
propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio.
Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale
rappresentante dell'Ente; egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale di
governo secondo le leggi dello stato.
Art.8
Norme di comportamento - pari opportunità
Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni deve
essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona
amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le
responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e
responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire
incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o
sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. L'espletamento degli
incarichi predetti non è causa di ineleggibilità o di
incompatibilità a ricoprire cariche presso il Comune ma costituisce un
divieto che gli Amministratori hanno l'obbligo di osservare.
Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano condizioni di pari
opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro
competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle
nomine relative al Presidente ed al Vicepresidente, e promuove la presenza di
entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e
degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per
le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle
nomine, espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri
rappresentanti. Il Sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella
nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti
alla sua competenza.
Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali
Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola con votazione
palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questa svolta.
Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri hanno l'obbligo di
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al
quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a
contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui
sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e
specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini fino al
quarto grado. I componenti degli organi collegiali che dichiarano di astenersi
sono computati tra i presenti alla seduta e concorrono a formare il numero
necessario a rendere legale la seduta, ma non vanno computati tra i
votanti.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al Segretario
Comunale; il tale ipotesi le funzioni di verbalizzazione sono temporaneamente
svolte da un consigliere nominato dal Sindaco.
Le deliberazioni del Consiglio, salvi i casi nei quali disposizioni normative
prescrivono un quorum particolare di maggioranza, si intendono adottate se
ottengono la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli
pari almeno alla metà più uno dei votanti. Se il numero dei
votanti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel
numero che , raddoppiato, da il numero pari superiore di una unità al
numero dei votanti.
Le deliberazioni della Giunta, salvi i casi nei quali disposizioni normative
prescrivono un quorum particolare di maggioranza, si intendono adottate se
ottengono la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il
voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta consistenti in atti di nomina,
salvi i casi in cui disposizioni normative prescrivono un quorum particolare di
maggioranza, richiedono la maggioranza semplice e risulta eletto chi riporta il
maggior numero di voti.
L'istruttoria, la documentazione e la predisposizione delle proposte di
deliberazione, i cui contenuti debbono corrispondere alle richieste o alle
indicazioni, anche informalmente espresse, dell'organo dell'amministrazione cui
tale competenza è normativamente attribuita, avvengono attraverso i
responsabili degli uffici e dei servizi e dei procedimenti.
Art.10
Atti del Sindaco
Gli atti del Sindaco, se non diversamente disciplinati dalla legge, assumono il
nome di decreti e sono regolati secondo le disposizioni di cui all'art.45 del
presente Statuto, relative alle determinazioni dei responsabili degli uffici e
dei servizi, nei limiti della loro compatibilità.
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art.11
Elezione, composizione e durata
Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed
è composto dal Sindaco, che lo presiede e lo convoca, e dai
consiglieri.
L'elezione del Consiglio, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri,
nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità,
sospensione e decadenza sono regolate dalla legge.
La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il
rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed
improrogabili.
Art. 12
Consiglieri
I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
Cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del
Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali
delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, decadono dalla carica per la mancata
partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute, ordinarie o
straordinarie, consecutive del Consiglio: a tale riguardo il Sindaco, a seguito
dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere
interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della
L.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il
consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle
assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro
il termine assegnatogli, comunque non inferiore a venti giorni, nella
comunicazione scritta. Scaduto questo termine il Consiglio esamina le ragioni
giustificative addotte e delibera sull'eventuale decadenza.
I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le
funzioni senza vincolo di mandato.
Le loro prerogative ed i loro diritti sono disciplinati dalla legge, dal
presente statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dall'art.38, comma 8,
del D.Lgs.267/2000.
Hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio e potere
ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'ente,
che esercitano anche singolarmente mediante interrogazioni ed interpellanze,
nei modi disciplinati dal regolamento.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di
ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, notizie
ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato. Essi sono tenuti
al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge ed al rispetto della
normativa sulla privacy di cui alla L.675/96.
Art. 13
Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Disciplina con apposito regolamento, da approvare a maggioranza assoluta, lo
svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni.
Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e
delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e
perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
Il regolamento prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio e della
consultazione, da parte dei consiglieri, delle proposte di deliberazione e
degli atti ad esse relative;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei
capigruppo;
d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità
sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
e) il numero dei componenti delle commissioni, le modalità di elezione
degli stessi e del presidente, nonché le regole di funzionamento delle
commissioni stesse.
Al Consiglio deve essere assicurata una sufficiente dotazione di risorse
finanziarie, di mezzi e di personale per il suo funzionamento. Inoltre, ai
gruppi consiliari regolarmente costituiti devono essere assicurate le risorse
occorrenti al loro funzionamento.
Art.14
Sedute del Consiglio
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il
regolamento di funzionamento del Consiglio prevede che le stesse debbono
tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse alla riservatezza
della sfera privata delle persone.
Il Consiglio si riunisce, in prima convocazione, con l'intervento almeno della
metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal
fine il Sindaco.
Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno
un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal
fine il Sindaco.
Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria ed urgente.
E' convocato in seduta ordinaria:
a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio
precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs.
267/2000;
c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale
e della relazione previsionale e programmatica.
E' convocato in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi, salvo quando
ricorre il caso di cui al quarto comma del presente articolo.
E' convocato in seduta urgente solo se sussistono motivi rilevanti ed
indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
Fino a diversa disciplina da parte del regolamento per il funzionamento del
Consiglio, per la sua convocazione e per la consultazione degli atti si
osservano le seguenti regole:
- le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima
dell'adunanza;
- le sedute straordinarie devono essere convocate almeno tre giorni liberi
prima dell'adunanza;
- le sedute urgenti devono essere convocate almeno ventiquattro ore prima
dell'adunanza;.
La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a
disposizione dei consiglieri almeno quattro giorni prima della seduta
ordinaria, almeno due giorni prima della seduta straordinaria ed almeno dodici
ore prima della seduta urgente.
Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio
Comunale il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità delle
convocazioni del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.
Art. 15
Prima seduta del Consiglio
La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal
Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve
tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
E' presieduta dal Sindaco o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto -
dal Vice Sindaco se questi ricopre anche la carica di consigliere comunale. In
caso contrario la sostituzione del Sindaco è effettuata da un
Vicepresidente eletto dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto.
Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede all'esame
della condizione degli eletti, compreso il Sindaco, ed alla convalida della
loro elezione.
La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte
del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli
altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Art. 16
Attribuzioni del Sindaco quale presidente
del Consiglio
Il Sindaco quale presidente del Consiglio:
a) lo rappresenta, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura
l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo
statuto;
b) ne convoca e fissa le date delle riunioni, stabilendone gli argomenti
all'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne dirige i lavori;
c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle
eccezioni procedurali, salva la promozione sulle stesse della decisione del
consiglio stesso;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
g) ne insedia le commissioni e vigila sul loro funzionamento;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al consesso;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente.
Il Sindaco quale presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con
imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti
dei singoli consiglieri.
Art. 17
Linee programmatiche dell'azione di governo
dell'ente
Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato politico-amministrativo e le presenta - sentita la Giunta - al
Consiglio per l'approvazione entro centoventi giorni dall'insediamento dello
stesso.
Ciascun consigliere ha il pieno diritto d'intervenire nella definizione delle
linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche
mediante presentazione di appositi emendamenti.
La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo,
se si rende necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo
inizialmente definita ed approvata.
Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrative e
gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10
giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio e sono
approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica
votazione.
Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo
dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della
funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.
L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere
sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal
regolamento per il funzionamento del Consiglio, se lo richiede almeno la
metà dei consiglieri assegnati.
Art.18
Indirizzi del consiglio per la nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni
Il Consiglio neo eletto definisce, nella seduta di insediamento o in una
successiva da tenersi non oltre trenta giorni da essa, gli indirizzi per la
nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
La mancata adozione entro i termini stabiliti di nuovi criteri
corrisponderà ad una conferma tacita di quelli precedentemente
assunti.
Art. 19
Competenze del Consiglio
Il Consiglio ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti
fondamentali:
a) atti normativi:
- statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle istituzioni e relative
variazioni;
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri
organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;
b) atti di programmazione:
- programmi;
- piani finanziari;
- relazioni previsionali e programmatiche;
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e
pluriennali di attuazione;
-eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, nonché i pareri
da rendere in dette materie;
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Municipale nei
casi espressamente previsti dalla legge;
- conti consuntivi;
d) atti di decentramento:
- tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli
organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
d) atti relativi al personale:
- criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
- convenzioni fra comuni e fra comune e provincia;
- accordi di programma;
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti
locali;
f) atti relativi a spese pluriennali:
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permute, concessioni ed
appalti;
- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri
atti fondamentali del Consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del
consiglio;
h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle
società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- assunzione diretta di pubblici servizi;
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed
acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- concessioni di pubblici servizi;
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
i) atti relativi alla disciplina dei tributi:
- atti di istituzione e di ordinamento dei di tributi con esclusione della
determinazione delle relative aliquote;
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
pubblici;
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari:
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali
del Consiglio;
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
m) atti di nomina:
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni;
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni,
quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
- nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la
partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni
statutarie e regolamentari;
n) atti elettorali e politico - amministrativi:
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli
eletti;
- surrogazione dei consiglieri;
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell'ente;
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di
sfiducia;
-nomina della commissione elettorale comunale;
-istituzione e nomina delle commissioni permanenti, temporanee o speciali;
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
o) definizione degli indirizzi per il coordinamento e la riorganizzazione da
parte del Sindaco degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio;
p) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od
esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o
sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
Art. 20
Commissioni consiliari permanenti, temporanee
e speciali d'indagine
Il Consiglio può costituire nel suo seno, con deliberazione assunta a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni permanenti, temporanee e
speciali d'indagine la cui composizione deve rispettare lo stesso rapporto
numerico tra membri di maggioranza e di minoranza esistente nel consiglio
stesso; a tal fine, nel numero dei consiglieri assegnati all'ente, non si
computa il Sindaco .
La durata delle commissioni non permanenti è definita nella
deliberazione di costituzione.
Le commissioni possono essere costituite per lo svolgimento di funzioni di
concorso ai compiti di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo del
consiglio, di studio e di indagine, anche riservata, sull'attività
dell'amministrazione.
Il numero dei componenti, le modalità di elezione degli stessi e del
presidente ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal
regolamento di funzionamento del Consiglio.
Art. 21
Prerogative della minoranze consiliare
Le norme del regolamento di funzionamento del consiglio comunale devono
consentire ai consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare l'effettivo
esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione
sull'attività e sulle iniziative del comune, delle aziende, istituzioni
e degli enti dipendenti.
Alla minoranza consiliare spetta la designazione dei presidenti delle eventuali
commissioni consiliari che svolgono funzioni di controllo e di garanzia.
Spetta, altresì, alla minoranza la nomina, con votazione separata e
limitata ai soli propri componenti, di propri rappresentanti negli organi
collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dall'ente,
nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, quando la
legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono che dei suddetti organi e
commissioni debbono fare parte uno o più rappresentanti della minoranza
stessa.
Capo III - Il Sindaco
Art. 22
Il Sindaco
Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto
democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
Rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione
dell'Ente.
Sovrintende all'andamento generale dell'Ente ed al funzionamento degli uffici e
dei servizi, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi
comunali e ne coordina l'attività.
Dirige i lavori della Giunta ed assicura la rispondenza dell'attività
degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal
Consiglio.
Assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed
esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità
previste dalle leggi e dallo statuto.
Per l'esercizio di tali funzioni si avvale degli uffici comunali e può
attribuire incarichi e deleghe, per specifici settori, agli assessori o ai
consiglieri comunali.
Presta giuramento innanzi al consiglio, nella riunione di insediamento,
pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare
lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune
e di agire per il bene di tutti cittadini".
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della
Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
Art. 23
Competenze del Sindaco
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e ne fissa l'ordine del
giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli
atti di tutti gli organi comunali impartisce direttive al segretario comunale,
al direttore, se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli
indirizzi gestionali ed all'esecuzione degli atti.
Coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al
pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare
l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
Può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio
in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessità dell'utenza.
Provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende, società ed istituzioni
entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali
termini diversi previsti da disposizioni normative.
Nomina il segretario comunale, conferisce e revoca al medesimo, se lo ritiene
opportuno e previa deliberazione della Giunta, le funzioni di direttore
generale nel caso in cui non è stata stipulata la convenzione con altri
comuni per la nomina del direttore generale.
Nomina, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i responsabili degli uffici e dei
servizi, con facoltà di attribuire tali incarichi anche al segretario
comunale, e può conferire, in base ad esigenze effettive e verificabili,
incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione.
Indice i referendum comunali, convocandone i comizi per lo svolgimento.
Emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di
emergenza di cui all'art.50 del D.Lgs.267/2000.
Promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
Rappresenta il Comune, previa autorizzazione della Giunta a promuovere e
resistere alle liti, nei giudizi di qualunque natura.
Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con
esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani
e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo
disponibile.
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai
regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e
provinciali attribuite o delegate al Comune.
Art. 24
Vice Sindaco
Il Vice Sindaco, come tale nominato dal Sindaco, sostituisce in tutte le
funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla
carica.
In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del
Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o recesso del sindaco,
le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del
nuovo Sindaco.
Art. 25
Deleghe ed incarichi
Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio
delle proprie attribuzioni.
Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei
modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti
contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di
chi legalmente lo sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e
responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie
funzioni e competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a
determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o
procedimenti.
L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la
materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e
deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere
esercitata.
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la
sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può
continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna
limitazione.
La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il
procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase
istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
Può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna
specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale
nell'interesse dell'amministrazione.
Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio ed agli organi
previsti dalla legge.
Il Sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri incarico di
svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e
progetti o di curare determinate questioni nell'interesse
dell'amministrazione.
Tali incarichi costituiscono delega a meri fini conoscitivi e non delega di
competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo
che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Non è consentita la mera delega di firma.
Art. 26
Cessazione dalla carica di Sindaco
L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco
danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove
elezioni.
Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio.
Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle
dimissioni senza loro successivo ritiro, le stesse divengono efficaci ed
irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco,
alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio.
Di tale evenienza il segretario comunale dà immediata comunicazione al
Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti
provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.
Capo IV - La Giunta
Art. 27
Composizione della Giunta
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo
di quattro assessori, compreso il vice sindaco. Con proprio decreto il Sindaco
individua concretamente il numero degli assessori.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli assessori, prima dell'insediamento del
Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità a consigliere comunale.
Possono essere nominati assessori sia i consiglieri sia cittadini non facenti
parti del Consiglio; la carica di assessore non è incompatibile con
quella di consigliere.
Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori che siano fra
loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al secondo grado
ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al
terzo grado del sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti,
aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi
espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa
loro per effetto della carica rivestita.
I componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e
di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi
amministrato.
La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di
eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle
commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare
il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di
accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato.
Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni o
interpellanze.
Art. 28
Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al
principio della collegialità.
E' convocata senza formalità e presieduta dal Sindaco che ne dirige e
coordina i lavori, assicurando l'unità d'indirizzo politico degli
assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della
metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della
Giunta funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire
elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
Art. 29
Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio. Svolge funzioni propositive e d'impulso
nei confronti del Consiglio.
Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo
statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli
organi di decentramento, del segretario comunale e dei responsabili degli
uffici e dei servizi.
La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi
generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di
impulso nei confronti dello stesso.
La Giunta collabora con il Sindaco:
- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
- per la realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione espressi dal
Consiglio;
- per la valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di
partecipazione popolare;
- esprimendosi, con proprie deliberazioni motivate, sulle proposte del Sindaco
relative alla nomina ed alla revoca del Direttore generale;
- adottando motivate deliberazioni per la copertura dei posti di dirigenti e
responsabili degli uffici con contratto di diritto privato.
Sono attribuiti alla competenza della Giunta i seguenti atti:
- l'approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri fissati dal Consiglio Comunale;
- le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio,
sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena
di decadenza;
- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi
finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla
realizzazione d'iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività
culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita
la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano
nelle funzioni di gestione;
- l'autorizzazione al Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio
nell'interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi
giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie
tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente;
- la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della
relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio annuale
presentandoli al Consiglio per le deliberazioni che a questo competono;
- definisce, in base alla proposta del Direttore generale ove nominato, il
piano risorse ed obiettivi da assegnare ai responsabili per la gestione del
bilancio;
- le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da
comunicare all'organo consiliare;
- stabilisce le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei servizi;
- affida gli incarichi di progettazione, di consulenza e di difesa dell'Ente in
giudizio;
- approva i progetti di opere pubbliche e le relative varianti quando queste
comportino modifiche rilevanti al progetto originario o aumenti della spesa
inizialmente prevista;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- costituisce l'ufficio comunale per le elezioni.
Può inviare a controllo tutte le deliberazioni.
Art. 30
Revoca degli assessori
Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare
dall'incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla
nomina dei sostituti.
La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir
meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima
seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.
In caso di dimissioni di uno o più assessori il Sindaco provvede alla
loro sostituzione entro 15 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nei modi
di cui al comma precedente.
Art. 31
Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non
comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche
con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua
presentazione.
Se la mozione di sfiducia è approvata, il segretario comunale ne informa
il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di
scioglimento del Consiglio e di nomina del commissario.
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI
Art. 32
Libere forme associative
Il Comune di Petritoli riconosce e valorizza le libere forme associative, il
volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e
culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di
partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
A tal fine il comune:
a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi
finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità
attraverso : l'erogazione di contributi, da prevedersi in misura
complessivamente equilibrata rispetto alle proprie disponibilità
finanziarie, e la messa a disposizione di strutture, personale e mezzi per
iniziative e manifestazioni, se ciò non comporta nocumento alla
attività istituzionale ordinaria dell'ente. I contributi, in denaro o in
natura, devono essere disposti, comunque, nel rispetto del principio di
imparzialità ed in base a criteri e condizioni predeterminati dalla
Giunta e preventivamente pubblicizzati in forma adeguata; l'assunzione di
iniziative comuni e coordinate; altre forme di incentivazione;
b) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti
l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e
in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma
sussidiaria o integrata rispetto all'Ente, alle stesse assegnando i mezzi e le
risorse di cui al punto che precede ;
c) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e
nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare
attività di collaborazione con esso, le associazioni devono
preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle
finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà
d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed
assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche,
nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei
bilanci.
Le disposizioni di questo articolo e quelle di cui all'art.34 del presente
statuto si applicano ai cittadini dell'unione europea ed agli stranieri
regolarmente soggiornanti, iscritti nel registro dei residenti del Comune, al
fine di promuovere forme di loro partecipazione alla vita pubblica locale.
Art. 33
Partecipazione degli interessati al procedimento relativo agli atti che
incidono su situazioni giuridiche soggettive
I soggetti interessati, tranne i casi di procedimenti tributari e quelli in cui
l'attività dell'Ente è diretta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, hanno diritto
a partecipare attivamente ai procedimenti di competenza comunale relativi
all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive. Per
interessati al procedimento si intendono i soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, quelli che
per disposizione normativa debbono intervenirvi e quelli, portatori di
interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio
dal provvedimento.
La partecipazione al procedimento si realizza nel diritto degli interessati di
poter prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi di esclusione
normativamente disposti, di richiedere ogni rilevante informazione, di
presentare osservazioni e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare se
pertinenti all'oggetto del procedimento. Accogliendone le osservazioni e le
proposte, l'Ente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi
e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Per rendere effettiva la partecipazione, se non sussistono ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l'oggetto del procedimento promosso, i dati identificativi del
responsabile del procedimento stesso e dell'organo o del funzionario competente
ad adottare le decisioni di merito, nonché l'ufficio in cui si
può prendere visione degli atti, sono indicati nella comunicazione
personale di avvio del procedimento di cui il Comune ha l'obbligo di dare
notizia ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per disposizione normativa
debbono intervenirvi e, a richiesta, a chiunque vi ha interesse. Se, per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o
risulta particolarmente gravosa, gli elementi di essa innanzi elencati sono
resi noti dall'Ente mediante forme di pubblicità di volta in volta
stabilite.
Nel procedimento ad impulso di ufficio, nella comunicazione personale di cui al
terzo comma del presente articolo va indicato il termine non inferiore a
quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro il quale gli
interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
Gli interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di
essere sentiti personalmente dal responsabile del procedimento e/o dall'organo
o dal funzionario competente ad adottare le decisioni di merito.
Nei procedimenti ad istanza di parte, l'organo o il funzionario competente ad
adottare le decisioni di merito devono sentire l'interessato che ne ha fatto
richiesta al massimo entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione
della richiesta stessa.
Nel rispetto delle fonti normative superiori e dello statuto, il regolamento
comunale sui procedimenti amministrativi, sulla partecipazione popolare e sui
diritti di accesso e di informazione dei cittadini disciplina i procedimenti di
competenza dell'ente e le modalità di partecipazione degli
interessati.
Art.34
Consultazione della popolazione, ammissione ed esame di istanze, petizioni e
proposte di cittadini singoli o associati
Il Comune ricorre, di propria iniziativa o per impulso di terzi, previa
deliberazione favorevole del Consiglio, alla consultazione della popolazione,
assicurando la più ampia e libera partecipazione degli interessati, per
acquisirne - su questioni di esclusiva competenza locale che debbono
effettivamente risultare attuali e di rilevante portata o significato -
indirizzi, orientamenti o pareri di cui potersi avvalere nella definizione
della propria azione amministrativa. La consultazione dei cittadini può
essere realizzata, se sussistono ragioni di occorrenza, anche attraverso
inchieste o sondaggi di opinione condotti da soggetti specializzati. La
consultazione non può riguardare materie per le quali lo statuto esclude
il referendum, e non può, parimenti, avere luogo in coincidenza con
operazioni elettorali provinciali e comunali.
Alle istanze, petizioni e proposte scritte dei cittadini, singoli o associati,
dirette a promuovere interventi del Comune per la miglior tutela di interessi
collettivi, il Sindaco deve dare risposta entro trenta giorni dalla loro
proposizione. Il motivato riscontro negativo va comunicato anche ai capigruppo
consiliari. Se il riscontro, in tutto o in parte positivo, implica un
procedimento amministrativo, si applicano ad esso le disposizioni di cui
all'art.33 dello statuto.
Art.35
Referendum comunali
. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione
della Giunta che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la
consultazione referendaria:
a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con il
voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, incluso
il Sindaco;
b) quando sia richiesto da almeno il 20% degli elettori e dagli altri soggetti
che hanno diritto a parteciparvi. Per i residenti non elettori l'ufficio
anagrafe stima il numero delle persone interessate e per i titolari di
attività esercitate nel Comune e che non vi risiedono la stima viene
effettuata in base ai dati rilevati presso la Camera di Commercio.
Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale ed il regolamento di
contabilità;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) gli atti relativi al personale del Comune;
e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
f) gli atti concernenti espropriazioni per pubblica utilità.
Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni
anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre
ed il 15 novembre.
I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di
voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.
Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei
cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che ha
conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
Entro centoventi giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione
referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed
assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore
seguito.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere
adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle
firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione
referendaria sono disciplinate, in conformità ed in attuazione delle
disposizioni di legge e statutarie, dal regolamento comunale sui procedimenti
amministrativi, sulla partecipazione popolare e sui diritti di accesso e di
informazione dei cittadini.
Art. 36
Diritti di accesso e di informazione dei cittadini
Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli
atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con
dichiarazione motivata e temporanea, ne vieta l'esibizione, conformemente a
quanto stabilito dal regolamento.
Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle
associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata
richiesta.
La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità,
previa motivata richiesta del'interessato.
La disciplina dei diritti di accesso e di informazione dei cittadini è
contenuta nel regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, sulla
partecipazione popolare e sui diritti di accesso e di informazione dei
cittadini.
Art.37
Consulte Comunali
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale
il Comune può costituire le Consulte, comprese quelle per le due
frazioni Valmir e Moregnano.
Il numero delle Consulte, le materie di competenza, la composizione, le
attribuzioni e le modalità di funzionamento sono disciplinate da
apposito regolamento da approvarsi contestualmente alla delibera consiliare di
istituzione delle stesse.
Le Consulte, formate da rappresentanti del Consiglio Comunale e da quelli delle
associazioni e delle libere forme associative, esprimono pareri preventivi a
richiesta o su propria iniziativa su atti comunali, esprimono proposte agli
organi comunali per l'adozione di atti e per la gestione e l'uso di servizi
comunali.
Art.38
Carte dei diritti
Il Comune può adottare le carte dei diritti, elaborate anche su autonoma
iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una
pubblica seduta del Consiglio Comunale.
Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o
particolari servizi dell'Ente locale.
Le carte devono essere il frutto di un'ampia consultazione popolare e, con i
medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e
verifiche periodiche.
Il Comune è tenuto a darne pubblicizzazione tramite i propri uffici e ad
inserire le carte dei diritti nei propri regolamenti quali criteri d'indirizzo
per l'attività comunale.
TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I - L'organizzazione amministrativa
Art. 39
Ordinamento degli uffici e dei servizi
L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le
procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i
requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più
regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e
nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il
personale degli enti locali.
I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, sono adottati dalla Giunta, sulla scorta dei criteri generali
approvati dal Consiglio che può anche adeguarli, di propria iniziativa o
su proposta della Giunta, nel corso del mandato amministrativo.
Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti
espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva
nazionale e decentrata.
L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di
autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e
risponde a principi di professionalità e responsabilità.
Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:
a) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di
attività per realizzarli con efficienza, efficacia e
tempestività;
b) adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario
dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima
rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di
trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior
funzionamento dell'ente;
c) conseguimento della più elevata flessibilità operativa e
gestionale;
d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di
ciascun procedimento;
e) adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità
e la trasparenza dell'azione amministrativa;
f) attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni
in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
g) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e
con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e
predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanze e documenti per via
telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a
richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e documenti al domicilio
dell'interessato;
h) adozione di iniziative programmate e ricorrenti per la formazione e
l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali,
provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire
all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;
i) armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le
esigenze degli utenti;
l) attivazione e potenziamento dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e
dello Sportello unico delle imprese;
m) ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli
uffici e servizi, alla gestione del personale, all'esercizio delle funzioni dei
dirigenti che è compresa nel regolamento.
La struttura organizzativa si articola in aree che raggruppano gli uffici ed i
servizi.
La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e
quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle
funzioni e dei servizi gestiti dal comune ed alle disponibilità
finanziarie consolidate dell'ente.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti
per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e
definiscono i criteri per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi
e per la loro valutazione, nonché le modalità della revoca degli
incarichi.
Negli stessi regolamenti sono, altresì, previste forme di coordinamento
dell'attività degli uffici e dei servizi, nonché disciplinate la
mobilità interna dei dipendenti e la formazione professionale.
Art. 40
Incarichi ed indirizzi di gestione
Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al
principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità
gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Stabiliscono in atti e provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte
degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per
l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di
intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle
attribuzioni.
Il Sindaco, tenuto conto delle norme di legge e delle disposizioni
regolamentari comunali in materia, nomina i responsabili degli uffici e dei
servizi. Tali incarichi possono essere affidati anche al segretario comunale.
La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi può
avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire.
Le nomine dei responsabili degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea,
non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha
conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi normativamente
previsti. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio
con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle
norme degli accordi collettivi di lavoro.
Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune
di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con
apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento
delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale
impiegato.
Con norme regolamentari sono disciplinate le misure atte a conseguire efficacia
all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel
caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza,
violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Art.41
Il segretario comunale
Il Comune, singolarmente o in convenzione con altri comuni, ha un segretario
titolare con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -
amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
Il segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di
consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri
scritti od orali.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del
Consiglio e della Giunta e provvede, avvalendosi del personale addetto
all'ufficio di segreteria o degli stessi responsabili degli uffici e dei
servizi, alla stesura dei relativi verbali, può rogare tutti i contratti
nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse di esso. Le modalità per l'esercizio di tali
attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi
dell'ente.
Se, previa stipula della relativa convenzione, è stato nominato il
direttore generale, il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina
disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed
autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore.
Se il Comune non provvede alla nomina del direttore generale in forma
associata, compete al segretario la sovrintendenza allo svolgimento delle
funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché il
coordinamento della loro attività.
Ove il direttore generale non è stato nominato, il Sindaco può
conferirne le funzioni, previa deliberazione della Giunta , al segretario a
norma dell'art.108, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
Il segretario, inoltre, può essere nominato dal Sindaco responsabile
degli uffici e dei servizi.
Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono
essere assegnati al segretario, con regolamento o con provvedimento del
Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove
ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed
agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
Il segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura,
dei servizi e del personale dell'Ente.
Art. 42
Il direttore generale
Il Comune può convenzionarsi con altri comuni aventi complessivamente
una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un direttore
generale.
L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità
ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un
periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
La convenzione disciplina le modalità di nomina del direttore, i
requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri
per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi
fra i comuni convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto
di lavoro e le prestazioni.
Il direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da
cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del
programma dell'amministrazione, è responsabile dell'andamento
complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia
dell'azione di governo dell'Ente. A tal fine il direttore:
a) collabora, unitamente ai responsabili degli uffici e dei servizi, con
l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e
programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché
dei piani e dei programmi amministrativi;
b) predispone, con l'ausilio dei responsabili degli uffici e dei servizi,
d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di
gestione e la definizione del piano dettagliato degli obiettivi;
c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi
preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi
e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili
degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed
altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome
prerogative e competenze degli stessi;
e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed
adotta le relative misure attuative.
Art. 43
Gestione amministrativa - Responsabili degli uffici
e dei servizi
Non essendo previsto dalla dotazione organica dell'Ente personale di qualifica
dirigenziale il Sindaco, previa apposita previsione nel regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può attribuire, con
provvedimento motivato, le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs.267/2000,
oltre che al segretario comunale, ai responsabili degli uffici e dei servizi,
indipendentemente dalla loro categoria d'inquadramento contrattuale, anche in
deroga ad ogni diversa disposizione.
Ai responsabili degli uffici e dei servizi compete l'attuazione dei programmi
approvati dagli organi istituzionali, nonché di assicurare la
regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture
che da essi dipendono. A tal fine, sono riconosciuti ad essi, secondo le
disposizioni regolamentari di organizzazione degli uffici e dei servizi,
poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nel rispetto dei
criteri definiti negli atti d'indirizzo.
Nell'ambito degli uffici e dei servizi di competenza i rispettivi responsabili
in particolare:
a) assumono gli atti di amministrazione e gestione del personale che il
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi non attribuisce alla
competenza del segretario/direttore;
b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei
servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella
ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la
determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) curano l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale per
l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza, ivi compresi
i provvedimenti per l'accesso. Nel caso la responsabilità del
procedimento risulta assegnata ad altro dipendente, conservano, comunque, la
competenza all'adozione del provvedimento finale;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti,
sulle proposte di deliberazione;
f) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate
rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e
con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal piano esecutivo di
gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
g) indicono, nelle materie di loro competenza, la conferenza dei servizi di cui
all'art.14 della L.07.08.1990 n.241, curandone lo svolgimento;
g) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, con particolare
riferimento all'art.107 del D.Lgs.267/2000, dallo statuto od eventualmente
conferita dal Sindaco.
Sono di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi gli atti
costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori,
di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le
certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al
Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i responsabili degli uffici e dei servizi
nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità
stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo,
provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni
anche di carattere discrezionale.
Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della
correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e
del conseguimento degli obiettivi dell'ente.
Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé
o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei suddetti
funzionari. Con norme regolamentari sono definite le procedure per i casi di
inerzia o ritardo da parte dei funzionari stessi nell'adozione di
provvedimenti o atti ad essi spettanti.
Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma il Sindaco
può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di
posti di responsabili dei servizi e degli uffici previsti dalla dotazione
organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico
o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal regolamento
comunale.
Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'art.110 del D.Lgs.267/2000,
ove sia accertata la necessità, il Sindaco procede al di fuori della
dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per i
dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli,
competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo comma.
Per la durata dei contratti di cui ai precedenti due commi, il trattamento
economico, la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni
dell'art.110 del D.Lgs.267/2000 e del contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Art. 44
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili degli
uffici e dei servizi
Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili
degli uffici e dei servizi negli ambiti di attività di loro competenza
:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono
esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di
strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e
dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti
connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i
provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti
difensivi.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere
esercitate dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla
legge.
Art. 45
Determinazioni
Gli atti dei responsabili degli uffici e dei servizi, non diversamente
disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di determinazioni e sono
regolati dal presente articolo e da ulteriori disposizioni regolamentari.
Le determinazioni hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso
in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di
copertura finanziaria. A tal fine sono trasmesse all'ufficio competente e da
questo restituite in caso di riscontro positivo, previa registrazione
dell'impegno contabile, entro due giorni lavorativi.
Sono pubblicate all'albo pretorio per dieci giorni e depositate in copia presso
la segreteria comunale.
Gli atti dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati
separatamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la
materia e l'ufficio di provenienza.
Quanto sopra con efficacia dal primo giorno dell'anno successivo all'entrata in
vigore del presente Statuto.
Capo II - Attività amministrativa
Art. 46
Obiettivi dell'attività amministrativa
Il Comune informa la propria attività amministrativa ai princìpi
di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia,
di economicità e di semplificazione delle procedure.
Gli organi di governo dell'Ente ed i responsabili dei servizi sono tenuti a
provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di attuazione.
Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme
di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di
cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 47
Servizi pubblici locali
Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire
lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
Eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed
imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad
una completa informazione.
Il Consiglio individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra
quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura
del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza
organizzativa.
L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati con
appositi regolamenti.
La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di
collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
I servizi possono essere erogati, altresì, attraverso società a
capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate
dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di
solidità economica e capacità imprenditoriale.
Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione
dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a
carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e
ricavi.
La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere
sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e
sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o
parziale.
Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato
livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti
di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
Il Sindaco riferisce al Consiglio sull'attività svolta dagli enti,
aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione
comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei
bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione
e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.
Art. 48
Azienda speciale
L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto
approvato dal consiglio comunale.
Sono organi dell'azienda il presidente, il consiglio di amministrazione ed il
direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati
dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e
salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che
hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza
e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di
attività dell'azienda.
Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di
incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle
contemplate dalla legge e dal presente statuto.
Il Sindaco può revocare dall'incarico il presidente ed i componenti del
consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del
mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
La nomina, conferma e revoca del direttore competono al consiglio di
amministrazione dell'azienda.
Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le
finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali;
verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
I revisori dei conti dell'azienda sono nominati dal Consiglio Comunale. Deve
essere assicurata la presenza nel collegio di almeno un componente di
designazione della minoranza.
Art. 49
Istituzione
L'istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei
servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia
gestionale.
Sono organi dell'istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione ed
il direttore.
Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio
Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e
restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco,
salvo il caso di revoca anticipata.
Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità
dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le
modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi
bilanci comunali.
L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche
sull'attività dell'istituzione.
Art. 50
Gestione dei servizi in forma associata
Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali
e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali
più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con
l'obbiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa,
l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative,
attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di
personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni
contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia
in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto
economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente
erogazione dei servizi.
I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i
criteri di ripartizione degli oneri economici vanno regolati da apposita
convenzione.
Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il
Comune può partecipare a consorzi.
Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di
qualsiasi natura debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la
funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
Le convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme
associative, comunque denominate, sono approvati con deliberazioni di
competenza del Consiglio.
Art.51
Unione di Comuni
Il Comune, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi,
può unirsi in unione con i comuni contermini mediante l'approvazione, da
parte del Consiglio, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione, da
approvarsi con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro
costituzione, nonché la funzione che essa svolge e le risorse ad esse
destinate.
Con apposito regolamento vengono disciplinati l'assetto organizzativo
dell'unione, le modalità di svolgimento delle funzioni, i rapporti,
anche finanziari, tra i comuni partecipanti.
Art.52
Accordi di programma
Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere o di interventi che
richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti
pubblici promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle azione e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della
Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei Comuni interessati
viene definito in un'apposita conferenza che provvede, altresì, alla sua
approvazione formale ai sensi dell'art.34, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e
comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal Consiglio entro 30 giorni a pena di
decadenza.
TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 53
Autonomia impositiva e tariffaria
La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel
rispetto dei principi dettati dalla L.212/2000 (Statuto del contribuente),
mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo
competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel
funzionario responsabile del tributo.
Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà
regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita
dall'art.52 del D.Lgs.446/1997 adottando i provvedimenti attuativi necessari
per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso
tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e
perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da
assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione
alle sue effettive capacità contributive.
L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale,
riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi
erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità
di cui al precedente comma. A tal fine l'Ente si avvale di tutte le fonti
informative interne di cui dispone, collegate in rete con l'ufficio preposto al
servizio entrate nonché di collegamenti con gli uffici e servizi
pubblici che concorrono, con i dati di cui dispongono, alla tenuta
dell'anagrafe, utilizzando, per quanto strettamente necessario, apporti esterni
di comprovata competenza, professionalità e correttezza.
I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di
strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono
periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti
all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione
e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso
e con le organizzazioni sindacali.
I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi
erogati e per la sua organizzazione;
b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti
consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni
telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;
c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e
tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni
semplici ed esaurienti che assicurino loro piena consapevolezza degli obblighi
a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.
Art.54
Autonomia finanziaria
Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria,
con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una
oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni
di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di
attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi
razionali ed efficienti.
La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali,
statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il
finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura
hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio
disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate
per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le
priorità nello stesso stabilite.
Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi
e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai
precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio
senza pregiudicarne l'equilibrio.
Art. 55
La programmazione finanziaria
Il Sindaco, con l'apporto del Consiglio e della Giunta elabora e comunica al
Consiglio comunale, nei modi e termini previsti dall'art.17 del presente
statuto, le linee programmatiche di sviluppo del Comune che stabiliscono il
programma che l'Amministrazione intende realizzare nel corso del suo
mandato.
La relazione previsionale e programmatica, con valenza triennale ed
aggiornamento scorrevole annuale, deve stabilire il graduale piano di
attuazione del programma di cui al precedente comma ed individuare, per ciascun
esercizio, gli obiettivi da conseguire.
Il programma triennale delle opere pubbliche prescritto dall'art.14 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve indicare le opere ed i lavori pubblici che
il Comune intende realizzare nel triennio e precisare, nell'elenco di
aggiornamento annuale, quelle da attuare nell'esercizio per il quale viene
approvato.
Il bilancio di previsione pluriennale deve indicare la consistenza e la natura
dei mezzi finanziari previsti per la copertura delle spese correnti e di quelle
di investimento nell'arco del triennio, aggiornato di anno in anno. Verifica e
conferma la fattibilità delle previsioni della relazione programmatica
con la quale è coordinato. Ha carattere autorizzatorio.
Il bilancio di previsione annuale costituisce l'atto principale di attuazione
della programmazione del Comune. Deve essere redatto in modo da consentirne la
lettura per programmi, servizi ed interventi. Con il bilancio deve essere
approvato, unitamente, l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui al terzo
comma.
Gli atti previsti dal presente articolo, eccettuato quello di cui al primo
comma, sono formati coerentemente con le linee programmatiche di sviluppo del
Comune e secondo gli orientamenti espressi dalla Giunta, dal responsabile del
servizio finanziario e dagli altri funzionari responsabili dell'organizzazione
previsti dal regolamento comunale di contabilità. Il regolamento
stabilisce i tempi entro i quali i documenti programmatici e di bilancio sono
rimessi alla Giunta comunale. Dopo l'esame e le valutazioni della Giunta e
l'adeguamento alle indicazioni dalla stessa espresse, gli atti programmatici e
di bilancio sono messi a disposizione dei consiglieri almeno quindici giorni
prima di quello previsto per l'inizio della trattazione da parte del Consiglio
che deve concludersi entro il 31 dicembre, salvo proroga disposta con le forme
previste dalla legge.
Art. 56
Demanio e patrimonio
I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura
ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio
degli enti pubblici.
La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della
valorizzazione e dell'utilità pubblica.
I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla
erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso,
compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata
redditività.
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da
redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e
le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto
aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha,
altresì, l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture
relative al patrimonio del Comune.
Art. 57
Revisione economico-finanziaria
Il revisore dei conti, nominato dal Consiglio, esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune
e delle istituzioni.
Il revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo
apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto
consuntivo.
La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la
valutazione del livello di produttività ed economicità della
gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed
i risultati.
Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il revisore ha accesso a tutti gli
uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per
l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli
stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del revisore;
può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo,
rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto
all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.
Il regolamento, inoltre, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento
dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio del referto su
gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del revisore
con gli organi elettivi e burocratici.
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 58
Revisione dello statuto
Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio
comunale con la procedura stabilita dall'art.6 del D.Lgs.267/2000.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere
presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del
nuovo statuto.
L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è
contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con
l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
Art. 59
Entrata in vigore
Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed
è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività
e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella
raccolta ufficiale degli statuti.
Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all'albo pretorio dell'Ente.
Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne
attesta l'entrata in vigore.
Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare
la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.